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Dopo un lungo periodo di sostanziale marginalità, il tema dell’apprendimento permanente gode di una fase di effervescenza normativa, testimoniata da ben due iniziative di legge, di cui una del Governo, volte a regolamentare la materia (v. lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2007 ed il progetto di legge presentato dall’On Turci con il contributo dell’Unieda ).
Esse rispondono ad obiettivi comuni (entrambe si muovono nel solco di una strategia largamente condivisa a livello europeo e fino ad ora troppo timidamente accolta nel nostro Paese): si vuole colmare il divario di istruzione e formazione che ci separa dalle realtà più avanzate è un obiettivo che investe i diritti fondamentali della persona ma che non ha minor rilievo sul fronte economico. L’importanza dell’argomento ed il ritardo accumulato dal nostro Paese giustificano ampiamente il repentino intensificarsi del dibattito e la prospettiva, in tempi ragionevoli, di una legge. Il cammino parlamentare sarà però più spedito se il confronto in vista del provvedimento finale coinvolgerà tutti i soggetti interessati e si baserà su un’adeguata conoscenza delle diverse proposte in campo. Per questa ragione è opportuno illustrare, seppur sommariamente, i contenuti dello schema di disegno di legge governativo. Il testo, ispirato a principi di snellezza, detta linee-guida per implementare il sistema a sostegno dell’apprendimento permanente: sono quindi identificati gli strumenti, le sedi e le forme mediante le quali si realizza l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Di particolare rilievo il fatto che, accanto all’apprendimento in contesti formali (tra i quali sono esplicitamente richiamati i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), si tenda a valorizzare anche l’apprendimento in contesti non formali - cioè presso imprese, organizzazioni del volontariato e del privato sociale, associazioni culturali e delle famiglie, infrastrutture culturali e reti civiche degli enti locali ed ogni altro organismo che persegua scopi educativi e formativi - ed informali. Sono anche dettate regole per il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti. Viene valorizzato il Repertorio delle professioni, (art. 52 D.Lgs. n. 276/2003) presso cui sono ricondotte, definite ed aggiornate tutte le figure professionali non regolamentate ed i relativi standard professionali, formativi e di certificazione. Per la prima volta, inoltre, ci si impegna nella costruzione di un sistema nazionale di orientamento professionale. La seconda parte del provvedimento è volta a rafforzare il diritto alla formazione dei lavoratori mediante modifiche all’art. 5 della legge n. 53/2000. La principale novità è data dal rinvio alla contrattazione collettiva per la previsione di ulteriori permessi, usufruibili cumulativamente entro il limite massimo di 100 ore nell’arco dell’intera vita lavorativa, per i lavoratori dipendenti impegnati in percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale o universitari. Da segnalare, peraltro, che sono demandate alla contrattazione collettiva le modalità di fruizione di tali congedi, le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene e le eventuali ipotesi di differimento (stabilendo comunque che la fruizione non possa essere differita di oltre sei mesi dal momento della proposizione della richiesta da parte del lavoratore). Il testo del disegno di legge si chiude con un articolo prevede la delega al Governo ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo contenente norme generali riguardanti il riordino delle misure a sostegno dell’apprendimento permanente dei lavoratori. Un elemento di forza del provvedimento sopra descritto è dato dal fatto che non appare modellato principalmente sulle esigenze degli operatori del settore, ma è volto alla costruzione di un sistema capace di offrire ai cittadini concrete misure a sostegno dell’apprendimento permanente; in questo contesto possono trovare risposta anche le giuste aspettative degli operatori. Un secondo punto forte è rinvenibile nel tentativo di raccordare in una visione organica le diverse misure, proprio come ci si aspetta da un provvedimento sistematico e non a carattere parziale. Il limite principale è invece ravvisabile nell’assenza di un Piano nazionale a sostegno delle misure sopra indicate, quasi che la semplice razionalizzazione della spesa e degli strumenti esistenti fosse sufficiente per raggiungere gli obiettivi indicati. E’ vero che un utilizzo meno frammentato delle risorse può favorire più ampi e più qualificati interventi ma ciò non appare all’altezza della sfida lanciata con il disegno di legge. Sul punto non resta che sperare in miglioramenti nel corso del dibattito parlamentare. |