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Il Disegno di legge, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato prevede, negli artt. 2, 5 e 6, alcune disposizioni agevolative per i privati, che riguardano principalmente l’ICI e l’IRPEF.
Detrazione ICI per la prima casa Obiettivo della disposizione è quello di ridurre il peso fiscale relativo all’imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazione principale. A tal fine, accanto alla detrazione di € 103,29 prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale, prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2008, un’ulteriore detrazione pari ad una somma calcolata applicando alla base imponibile su cui si calcola l’ICI un coefficiente pari all’1,33 per mille. Le condizioni ed i limiti nei quali si beneficia di tale detrazione sono: a) tale detrazione non può superare € 200,00; b) essa viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare; c) è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; d) se l’immobile è adibito ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla rispettiva quota di possesso (tipico esempio l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai due coniugi comproprietari al 50%: in tale situazione, analogamente a quanto avviene per la detrazione di € 103,29, anche questa detrazione si divide a metà, per un ammontare massimo annuo non superiore a € 100,00 per ciascun coniuge); e) tale ulteriore detrazione si applica a condizione che i soggetti passivi dell’ICI abbiano un reddito tassato ai fini IRPEF non superiore ad € 50.000,00. Per far fronte alla minore imposta che affluirà ai Comuni a seguito della nuova detrazione sopra descritta, sono stati previsti rimborsi ai suddetti enti locali con oneri a carico del bilancio dello Stato. Detrazioni IRPEF a favore degli inquilini Nell’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), al fine di ampliare la platea dei soggetti destinatari della detrazione per canoni di locazione, si intendono introdurre, per il periodo di imposta 2007, due nuove ulteriori detrazioni, accanto a quelle previste per coloro che hanno canoni di locazione a regime convenzionale e per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito per motivi di lavoro la propria residenza in un comune situato in una regione diversa, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente comune di residenza. a) Ai soggetti che stipulano contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 per immobili adibiti ad abitazione principale è attribuita una detrazione complessiva dall’imposta lorda stabilita in misura forfetaria in funzione di due classi di reddito complessivo: i) € 300,00, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; ii) € 150,00, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. b) Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 per immobili adibiti ad abitazione principale, semprechè la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori, spetta per i primi tre anni, una detrazione pari a: i) € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; ii) € 495,80, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Le agevolazioni di cui all’art. 16 del TUIR, sia quelle che la Finanziaria 2008 intende introdurre che quelle già vigenti (per coloro che hanno stipulato contratti di locazione a canone convenzionale e per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro), secondo quanto previsto dal disegno di legge, non possono essere tra loro cumulate ed il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione a lui più favorevole. Tali detrazioni vengono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale. Se tali detrazioni superano l’ammontare dell’imposta lorda ridotta delle detrazioni per carichi di famiglia e per le altre detrazioni previste per le varie tipologie di reddito, per tale eccedenza è riconosciuto al contribuente un ammontare le cui modalità di attribuzione verranno stabilite con decreto ministeriale.
Assegno di mantenimento all’ex coniuge A decorrere dal periodo di imposta 2007, si intende riconoscere un trattamento di maggior favore sotto il profilo fiscale a favore dei contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento in dipendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Tale assegno, per chi lo percepisce, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, mentre per chi lo eroga si tratta di un onere deducibile. La Finanziaria 2008 intende introdurre, per il percipiente, una detrazione forfetaria distinta per tre fasce di reddito complessivo. La detrazione spetta in misura pari a: i) € 1.725, se il reddito complessivo non supera € 7.500; ii) € 1.255 + (€ 470 X € 15.000 – reddito complessivo/ € 7.500) se il reddito complessivo supera € 7.500 ma non € 15.000; iii) € 1.255 se il reddito complessivo supera € 15.000 ma non € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto € 55.000 – reddito complessivo / € 40.000. Tale detrazione a differenza di quella prevista per i lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati non deve essere ragguagliata a periodo in quanto non è correlata allo svolgimento di alcuna attività ed è alternativa a quelle previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e per i redditi diversi. Ulteriore ipotesi di esenzione da IRPEF Il disegno di legge prevede nell’art. 11 del TUIR di inserire una nuova ipotesi di esenzione: a partire dal periodo di imposta 2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un importo non superiore a € 500, l’IRPEF non è dovuta. Deduzioni IRPEF per la prima casa Con le modifiche proposte agli artt. 12 e 13 del TUIR si intende evitare che il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, incida sulla determinazione della detrazione per carichi di famiglia e delle altre detrazioni (previste per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e per i redditi diversi). Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta 2007, il reddito assunto a base per la determinazione della detrazione per carichi di famiglia e delle altre detrazioni è assunto al netto del reddito prodotto dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze (il quale è stabilito in un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare e delle pertinenze rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione alla quota di possesso dell’immobile): ciò determina una maggiore detrazione per il contribuente, atteso che questa è inversamente proporzionale al reddito. Invece, il limite di € 2.840,51 per individuare il familiare a carico rimane determinato al lordo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie In particolare, si intende prorogare, anche per gli anni 2008, 2009 e 2010, la detrazione IRPEF sempre nella misura del 36% delle spese sostenute nei limiti di € 48.000 per ciascuna unità immobiliare : a) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista originariamente dalla Finanziaria 1998 (L. n. 449/1997) e continuamente prorogata fino all’anno 2007; b) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi. Tali agevolazioni sono subordinate al fatto che il costo della relativa manodopera sia evidenziata in fattura. Proroga dell’IVA al 10% Si intende prorogare per gli anni dal 2008 al 2010 l’aliquota agevolata IVA del 10%, sempre in materia di recupero del patrimonio edilizio, per le prestazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Proroga per la riqualificazione energetica degli edifici Si intendono prorogare fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici o unità immobiliari, per l’istallazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L’agevolazione, introdotta per la prima volta per il periodo di imposta 2006 con la Finanziaria 2007, prevede una detrazione del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, con valori massimi di detrazione diversi, a seconda del tipo di intervento. Imposta di registro agevolata Con l’introduzione di un periodo nell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986, recante la disciplina dell’imposta di registro, viene prevista l’applicazione di una aliquota dell’1%, in luogo di quelle ordinarie (7% fabbricati e 8% terreni edificabili) per gli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della Finanziaria 2008, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Detrazione IRPEF per i docenti Si intende introdurre, per l’anno 2008, la possibilità per i docenti di detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l’aggiornamento e la formazione, fino ad un importo massimo di spesa di € 500. Detrazione per canoni relativi a contratti di ospitalità stipulati dagli studenti universitari Si intende ampliare l’ambito della detrazione dall’IRPEF del 19% del canone di locazione derivante da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998 da studenti universitari per un importo non superiore a € 2.633 annui, introdotta dalla Finanziaria dello scorso anno. E’ previsto che la suddetta detrazione si applichi anche ai canoni di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Detrazioni per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale Si intende introdurre, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, per un importo di spesa massimo di € 250. La detrazione è riconosciuta anche qualora la spesa venga sostenuta per un familiare a carico (ovvero con un reddito lordo non superiore a € 2.840,51). |